L’esdebitazione opera di diritto nella procedura di liquidazione controllata a seguito del provvedimento di chiusura e comunque successivamente al decorso dei tre anni.
La procedura deve avere una durata minima di almeno tre anni, in quanto se si procedesse alla chiusura nel momento in cui è terminata l’intera attività di liquidazione dell’attivo, antecedentemente alla scadenza dei tre anni, il debitore, “tornato in bonis”, si troverebbe nella condizione di dover rispondere con tutto il suo patrimonio disponibile fino alla scadenza del triennio, nei confronti dei creditori che non siano stati interamente soddisfatti nella procedura concorsuale.
Il beneficio dell’esdebitazione, come previsto all’art. 280 CCII non è ammesso nel caso in cui il debitore abbia già beneficiato dell’esdebitazione per 2 volte o nei cinque anni antecedenti o abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.