Ristrutturazione debiti del consumatore – colpa grave
L'art. 67 del CCII prevede che il consumatore sovraindebitato può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti, proponendo un piano di ristrutturazione dei debiti indicando modalità e tempi per superare la crisi.
L'art. 69 del suddetto Codice al comma 1 prevede che “il consumatore che ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode non può accedere”.
Non deve intendersi la situazione di sovraindebitamento determinata con “colpa grave” nel caso in cui il debitore abbia contratto una serie di nuovi finanziamenti cosiddetti a catena per acquisire liquidità per ripianare l'esposizione debitoria pregressa, nonostante ex post tali scelte si siano rivelate fallimentari.