Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11287 del 28 aprile 2023 chiariscono che il contribuente dichiarato fallito, a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo ex art. 43 l.fall., in caso di astensione del curatore dall'impugnazione, rilevando a tal fine il comportamento oggettivo di inerzia di quest'ultimo.
L'insussistenza di uno stato d'inerzia del curatore implica il difetto della capacità processuale del fallito relativamente all'impugnazione dell'atto impositivo e va rilevata anche d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo.