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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Inammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore

La proposta di ristrutturazione dei debiti presentata dal debitore non può essere accettata se i debiti non sono esclusivamente di natura consumeristica. Tale condizione deriva dall'articolo 2, lettera e) del Codice Civile Italiano (CCII), il quale definisce il consumatore come colui che "agisce" nel presente in tale qualità, adottando la definizione contenuta nel Codice del Consumo.
Di conseguenza, affinché il debitore possa beneficiare di uno dei mezzi riservati al consumatore, come ad esempio il piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall'articolo 67 del CCII, è necessario che tutti i debiti siano documentati come di natura consumeristica. Al contrario, tale opzione gli è preclusa se i debiti hanno una natura diversa.
Questa restrizione è giustificata dalla specialità dell'istituto che prevede un percorso, anche procedurale, notevolmente semplificato per i consumatori. Pertanto, se i debiti del debitore non rientrano nella categoria di debiti consumeristici, egli non può avvalersi di tale opzione.
 
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