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Liquidazione controllata – durata

Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contiene disposizioni specifiche riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, a differenza di quanto previsto dalla legge 3/2012. La conclusione della procedura di liquidazione controllata avviene quando sono stati completati la liquidazione dei beni e il riparto finale, in conformità all'articolo 233 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, richiamato dall'articolo 276 dello stesso codice.

E' opportuno fare riferimento alla nuova disciplina dell'esdebitazione, che agli artt. 278 segg. CCII, consente al debitore di ottenere l'esdebitazione anche in corso di procedura, purché siano decorsi almeno tre anni dall'apertura della procedura.

Nella liquidazione controllata, a differenza della liquidazione giudiziale, la dichiarazione di esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura, come previsto dall'articolo 282 del Codice della Crisi e dell'Insolvenza.

Al termine del triennio, il liquidatore deposita apposita relazione, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione

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