Il Codice della Crisi e dell'Insolvenza prevede che per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nell'ambito di un'insolvenza portata all'attenzione del giudice, non devono essere presenti debiti d'impresa.
Pertanto, una persona può essere considerata consumatore se ha svolto un'attività imprenditoriale che è stata successivamente cessata e da cui sono derivati debiti fiscali non pagati, presentando un piano per risolvere solo il debito civile, escludendo tale debito e le risorse necessarie per pagarlo.
Di conseguenza, l'accesso a questo tipo di procedura deve essere determinato in base alla natura delle obbligazioni che costituiscono il sovraindebitamento.
Se le obbligazioni sono relative all'esercizio dell'attività d'impresa, sarà possibile ricorrere solo al concordato minore.