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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Omologa dell'accordo di ristrutturazione e ruolo del sindacato del Tribunale

La relazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere completa, dettagliata, analitica e precisa, fornendo una giustificazione adeguata, coerenza logica ed un ragionamento argomentativo, poiché questi elementi sono fondamentali per verificare la conformità dell'accordo con gli atti successivi che ne costituiscono l'attuazione e che beneficiano dell'esenzione dall'azione revocatoria.
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il ruolo del sindacato del Tribunale non si limita ad una semplice verifica formale della relazione, ma svolge anche una valutazione sostanziale sull'attuabilità e l'adeguatezza del piano. L'attuabilità si riferisce alla capacità del piano di generare le risorse necessarie, in particolare quelle finanziarie, per consentire da un lato il pagamento regolare dei creditori che non hanno aderito all'accordo e dall'altro lato l'uscita progressiva, sebbene non immediata, dell'impresa dalla situazione di crisi.
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