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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Omologa dell'accordo di ristrutturazione e ruolo del sindacato del Tribunale

La relazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere completa, dettagliata, analitica e precisa, fornendo una giustificazione adeguata, coerenza logica ed un ragionamento argomentativo, poiché questi elementi sono fondamentali per verificare la conformità dell'accordo con gli atti successivi che ne costituiscono l'attuazione e che beneficiano dell'esenzione dall'azione revocatoria.
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il ruolo del sindacato del Tribunale non si limita ad una semplice verifica formale della relazione, ma svolge anche una valutazione sostanziale sull'attuabilità e l'adeguatezza del piano. L'attuabilità si riferisce alla capacità del piano di generare le risorse necessarie, in particolare quelle finanziarie, per consentire da un lato il pagamento regolare dei creditori che non hanno aderito all'accordo e dall'altro lato l'uscita progressiva, sebbene non immediata, dell'impresa dalla situazione di crisi.
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