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La meritevolezza nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

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Novità –Obbligo degli amministratori di società di comunicare la PEC al Registro delle imprese

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Cassa Dottori commercialisti ed esperti contabili

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Bonus mamme

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Spese km addebitare al cliente

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Il trattamento delle polizze previdenziali nel concordato minore: limiti, rischi e opportunità

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Concordato minore: la Corte d’Appello frena sugli abusi

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Composizione negoziata: l’istanza per la nomina dell’esperto non blocca automaticamente la liquidazione giudiziale

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: esclusi i fideiussori dell’impresa amministrata

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ISA 540 e le stime contabili: cosa devono sapere le aziende

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Stato Passivo e Privilegio: l’importanza di indicare correttamente il titolo nella domanda di ammissione

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Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità

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Omologa dell'accordo di ristrutturazione e ruolo del sindacato del Tribunale

La relazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti deve essere completa, dettagliata, analitica e precisa, fornendo una giustificazione adeguata, coerenza logica ed un ragionamento argomentativo, poiché questi elementi sono fondamentali per verificare la conformità dell'accordo con gli atti successivi che ne costituiscono l'attuazione e che beneficiano dell'esenzione dall'azione revocatoria.
In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il ruolo del sindacato del Tribunale non si limita ad una semplice verifica formale della relazione, ma svolge anche una valutazione sostanziale sull'attuabilità e l'adeguatezza del piano. L'attuabilità si riferisce alla capacità del piano di generare le risorse necessarie, in particolare quelle finanziarie, per consentire da un lato il pagamento regolare dei creditori che non hanno aderito all'accordo e dall'altro lato l'uscita progressiva, sebbene non immediata, dell'impresa dalla situazione di crisi.
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