Nella liquidazione controllata, grazie all'esplicito riferimento all'articolo 213, comma 4, CCII contenuto nell'art. 272 dello stesso codice, è possibile utilizzare strumenti come l'affitto di azienda o l'esercizio provvisorio.
L'articolo 213 CCII stabilisce che, nella liquidazione giudiziale, il programma di liquidazione deve indicare "gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco".
La liquidazione controllata ha, analogamente alla liquidazione giudiziale, come obiettivo il massimo soddisfacimento dei creditori attraverso gli atti di liquidazione. Pertanto strumenti come l'affitto di azienda o l'esercizio provvisorio possono essere compatibili con tale procedura e idonei a raggiungere tale obiettivo.