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Ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

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Nuovi codici Ateco

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Indice Istat Novembre 2024

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Responsabilità del revisore sulle altre informazioni contenute nei documenti allegati al bilancio (ISA Italia 720)

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Agenzia delle Entrate e Riscossione – Pignoramento presso terzi

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Piano consumatore ex art 67 unico creditore e finanza esterna

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Concordato minore e giudizio di cram down

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Cripto–attività: imposta sostitutiva

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Regime forfettario: nuovo limite reddito da lavoro dipendente 2025

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Aliquote IRPEF 2025

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Ammissibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore in deroga all’art 2740

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Inammissibile la liquidazione controllata del socio illimitatamente responsabile privo di qualsiasi bene

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Diritto Camerale 2023

Il pagamento del diritto CCIAA 2023, dovuto dalle diverse tipologie di società (capitali e di persone), imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al Registro delle Imprese (REA), deve essere effettuato entro la stessa scadenza prevista per il primo acconto delle imposte derivanti dal modello REDDITI 2023.
Ecco le scadenze specifiche:
  • Per i "soggetti non ISA", il pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 30 giugno - 31 luglio 2023, con l'aggiunta di un aumento dello 0,40% (tenendo conto che il 30 luglio cade di domenica).
  • Per i "soggetti ISA", è prevista una proroga anticipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) al 20 luglio - 31 luglio 2023 (+ 0,40%).
È importante considerare anche la maggiorazione stabilita dalla singola Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nel calcolo del diritto dovuto. Questa maggiorazione varia a seconda delle CCIAA, con un aumento del 20% per la maggior parte delle CCIAA e del 70% per le CCIAA della Sicilia.
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studio-mariani it 3-it-341353-diritto-camerale-2023 017    I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
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