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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Diritto Camerale 2023

Il pagamento del diritto CCIAA 2023, dovuto dalle diverse tipologie di società (capitali e di persone), imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al Registro delle Imprese (REA), deve essere effettuato entro la stessa scadenza prevista per il primo acconto delle imposte derivanti dal modello REDDITI 2023.
Ecco le scadenze specifiche:
  • Per i "soggetti non ISA", il pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 30 giugno - 31 luglio 2023, con l'aggiunta di un aumento dello 0,40% (tenendo conto che il 30 luglio cade di domenica).
  • Per i "soggetti ISA", è prevista una proroga anticipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) al 20 luglio - 31 luglio 2023 (+ 0,40%).
È importante considerare anche la maggiorazione stabilita dalla singola Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nel calcolo del diritto dovuto. Questa maggiorazione varia a seconda delle CCIAA, con un aumento del 20% per la maggior parte delle CCIAA e del 70% per le CCIAA della Sicilia.
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