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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Diritto Camerale 2023

Il pagamento del diritto CCIAA 2023, dovuto dalle diverse tipologie di società (capitali e di persone), imprese individuali, cooperative, consorzi, società semplici, società tra avvocati e soggetti iscritti esclusivamente al Registro delle Imprese (REA), deve essere effettuato entro la stessa scadenza prevista per il primo acconto delle imposte derivanti dal modello REDDITI 2023.
Ecco le scadenze specifiche:
  • Per i "soggetti non ISA", il pagamento deve essere effettuato entro il prossimo 30 giugno - 31 luglio 2023, con l'aggiunta di un aumento dello 0,40% (tenendo conto che il 30 luglio cade di domenica).
  • Per i "soggetti ISA", è prevista una proroga anticipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) al 20 luglio - 31 luglio 2023 (+ 0,40%).
È importante considerare anche la maggiorazione stabilita dalla singola Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) nel calcolo del diritto dovuto. Questa maggiorazione varia a seconda delle CCIAA, con un aumento del 20% per la maggior parte delle CCIAA e del 70% per le CCIAA della Sicilia.
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