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Ristrutturazione dei debiti del consumatore con debiti promiscui

L'art. 65 del CCII non prevede espressamente il caso in cui il passivo della persona fisica sia promiscuo, ossia composto da obbligazioni consumeristiche e commerciali. Nemmeno prevede se, in tal caso, il debitore possa avere accesso alla procedura prevista dagli artt. 65 e ss cci (piano del consumatore), oppure se debba obbligatoriamente fare ricorso alla sola procedura di liquidazione controllata (art. 268 ss cci); oppure, ancora, se possa avere accesso all'uno o all'altro strumento a seconda del passivo preso in considerazione.

La definizione di consumatore nell'art. 2, 4 primo comma, lettera e) del ccii, definisce il consumatore come la “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una società” – snc, sas e sapa – “per i debiti estranei a quelli sociali.

Com'è agevole notare, tale articolo deve essere interpretato nel senso che, ove il passivo da ristrutturare sia promiscuo, anche se i debiti derivanti da attività imprenditoriale e/o commerciale si riferiscano ad un'attività cessata, i creditori vanno necessariamente tutelati attribuendo loro un diritto di voto, ponendoli, pertanto, nella condizione di rifiutare la proposta del debitore mediante un loro atto di volontà, anche se espresso a maggioranza, pertanto il debitore potrà accedere alla procedura prevista all'art 74, qualora ricorrano le condizioni o in alternativa a quella prevista all'art. 268.
 
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