Con l'avvio della procedura di Liquidazione controllata, il debitore sovraindebitato non sarà più soggetto alla trattenuta del quinto dello stipendio o della pensione. Potrà mantenere, entro i limiti stabiliti dal Giudice, il proprio reddito per il sostentamento proprio e della propria famiglia.
Le disposizioni dell'articolo 144 del CCII, anche se non richiamate espressamente, devono essere considerate applicabili anche alla Liquidazione controllata. Di conseguenza, qualsiasi pagamento effettuato in violazione del principio di parità tra creditori deve essere considerato inefficace.
In base a questo principio, le trattenute del quinto dello stipendio o della pensione precedentemente concordate con istituti di credito o finanziarie devono essere interrotte contemporaneamente all'avvio della procedura di Liquidazione controllata.