Decesso del debitore – liquidazione controllata o giudiziale
Nel caso in cui il sovraindebitato deceda, il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) prevede che la procedura di liquidazione controllata continui nei confronti degli eredi.
L'articolo 270 del CCII richiama le disposizioni del procedimento unitario e, di conseguenza, si applica l'articolo 35, il quale stabilisce che in caso di morte del debitore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario.