Nell'ambito di un fallimento dichiarato ai sensi della legge fallimentare 267/1942 e chiuso per insufficienza di attivo ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4 L.F., alla domanda di esdebitazione, proposta in epoca successiva all'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e d'insolvenza è applicabile la disciplina dettata dal nuovo art. 280 CCII e di conseguenza è prevista l'ammissibilità al beneficio in presenza dei soli requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo, posto che l'ultrattività (ex art. 390, c. 2, CCII), della previgente disciplina in tema di esdebitazione è da intendersi riferita al solo suo aspetto procedimentale.
Il Tribunale di Torino ha espresso la stessa opinione il 17 marzo 2023, e anche il Tribunale di Mantova il 9 febbraio 2023, il Tribunale di Verona il 2 dicembre 2022 e la Corte di Appello di Bologna il 18 febbraio 2022 sono concordi su questo punto.