Conservazione dei dati contabili con strumenti informatici e reato di bancarotta documentale
La facoltà di tenere i libri, repertori, scritture e documentazione con strumenti informatici, ex art. 2215-bis c.c., non esonera l'organo amministrativo dall'obbligo di tenuta dei libri contabili, del puntuale aggiornamento e della conservazione che consenta in qualunque momento la consultazione. La mancata osservanza di tali obblighi comporta l'aggravamento del reato previsto dall'articolo 217, comma 2, della legge fallimentare, così si è spressa la Suprema Corte nella sentenza Cass. pen. n.45044/2022 (si veda anche Cass pen. n. 12724/2020). È pertanto obbligo e responsabilità dell'amministratore prevenire il malfunzionamento di dispositivi sui quali sono conservati i documenti contabili ed agire tempestivamente al recupero dei dati in presenza di eventuali malfunzionamenti.