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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Rigetto del concordato minore: nessuna liquidazione giudiziale del compenso dell’OCC in assenza di omologa

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Esdebitazione nella liquidazione controllata: ammissibile anche per i debiti derivanti da un precedente fallimento senza esdebitazione

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Criteri di nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata

Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, la nomina del liquidatore deve seguire i criteri stabiliti dall'art. 270 comma 2 lett. b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Tuttavia, è importante coordinare tali criteri con quanto disposto nell'art. 356 CCII.

Quando il professionista inizialmente designato dall'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) non risulta iscritto all'albo dei soggetti autorizzati dall'Autorità Giudiziaria a gestire e controllare procedure ai sensi del CCII, allora sussistono motivi legittimi, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, per procedere alla nomina di un liquidatore diverso. Questo nuovo liquidatore sarà selezionato esclusivamente tra coloro che risultano iscritti nell'elenco dei gestori della crisi, istituito dal decreto del Ministro della Giustizia datato 24 settembre 2014 e residenti nel circondario del Tribunale competente.

In sintesi, per la nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, bisogna rispettare i criteri stabiliti dall'art. 270 comma 2 lett. b) CCII. Tuttavia, se il professionista designato non è iscritto all'albo dei soggetti autorizzati per tali funzioni, si possono nominare altri liquidatori selezionati solo dall'elenco dei gestori della crisi, residenti nella giurisdizione del Tribunale competente, conformemente a quanto previsto dall'art. 356 CCII.

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