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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Criteri di nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata

Nel contesto della procedura di liquidazione controllata, la nomina del liquidatore deve seguire i criteri stabiliti dall'art. 270 comma 2 lett. b) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII). Tuttavia, è importante coordinare tali criteri con quanto disposto nell'art. 356 CCII.

Quando il professionista inizialmente designato dall'Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) non risulta iscritto all'albo dei soggetti autorizzati dall'Autorità Giudiziaria a gestire e controllare procedure ai sensi del CCII, allora sussistono motivi legittimi, ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, per procedere alla nomina di un liquidatore diverso. Questo nuovo liquidatore sarà selezionato esclusivamente tra coloro che risultano iscritti nell'elenco dei gestori della crisi, istituito dal decreto del Ministro della Giustizia datato 24 settembre 2014 e residenti nel circondario del Tribunale competente.

In sintesi, per la nomina del liquidatore nella procedura di liquidazione controllata, bisogna rispettare i criteri stabiliti dall'art. 270 comma 2 lett. b) CCII. Tuttavia, se il professionista designato non è iscritto all'albo dei soggetti autorizzati per tali funzioni, si possono nominare altri liquidatori selezionati solo dall'elenco dei gestori della crisi, residenti nella giurisdizione del Tribunale competente, conformemente a quanto previsto dall'art. 356 CCII.

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