Con te nel percorso
della tua vita aziendale
Scopri i nostri servizi di consulenza ›

news

La Liquidazione Controllata della S.n.c.: l'esigenza di distinzione delle masse

Approfondisci

news

Omesso versamento Iva e ritenute dell’anno 2023

Approfondisci

news

Delega unica servizi Agenzia delle Entrate

Approfondisci

news

Acconto Iva 2025

Approfondisci

news

Ristrutturazione dei debiti del consumatore: è ammissibile anche con mutuo risolto e procedura esecutiva in corso

Approfondisci

news

Amministrazione finanziaria: i termini perentori per l'insinuazione dei crediti

Approfondisci

news

Bonus Prodotti Riciclati, domanda entro il 30/01/26

Approfondisci

news

Credito d’imposta 5.0 e 4.0

Approfondisci

news

Agenzia Entrate sospende comunicazioni nel periodo Natalizio

Approfondisci

news

L'inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore per gli ex soci di società in nome collettivo cancellata dal registro

Approfondisci

news

Privilegio Mobiliare e Sanzioni Fiscali

Approfondisci

news

Piano di Riparto Accantonamento e Crediti

Approfondisci

Tribunale competente nelle procedure di sovraindebitamento

Per richiedere l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, è necessario presentare un'istanza al tribunale competente.
Il Tribunale competente, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del CCII, è quello del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI). Nel caso in cui il debitore sia una persona fisica che non esercita attività di impresa, si presume che il centro degli interessi principali coincida con la residenza anagrafica o il domicilio, e, in caso di incertezza, con l'ultima dimora nota o, in mancanza di informazioni, con il luogo di nascita. Se il luogo di nascita non è in Italia è competente il Tribunale di Roma.
Per le persone giuridiche o enti il COMI coincide con il luogo in cui è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.
Ai fini della competenza non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno antecedente al deposito dell'istanza di accesso ad una procedura diu sovraindebitamento.
Se nell'ambito del circondario del Tribunale competente non è stato costituito un OCC, la nomina del professionista con funzioni di OCC sarà effettuata dal presidente del Tribunale competente
Affinché il debitore possa avviare la procedura, dovrà rivolgersi all'OCC o a uno degli OCC presenti presso il Tribunale competente e depositare l'istanza al giudice tramite l'Organismo.
Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile essere assistiti da un difensore.
 
VEDI TUTTE
Hai bisogno di maggiori informazioni?
   I nostri orari Dal Lunedì al Giovedì 9.00 - 17.30 | Venerdì 9.00 - 15.00
via Antonio Gramsci 85
47122 Forli
Tel. +39 0543818248
Fax +39 0543818248
E-mail: segreteria@studio-mariani.com

P.Iva 02713451207 Privacy & Cookie Policy - Preferenze Cookie
Newsletter
Iscriviti e ricevi costantemente news e aggiornamenti
Credits TITANKA! Spa
Scopri lo
Scadenziario
Fiscale
Vai al sito Agenzia
delle Entrate