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Rateizzazione delle plusvalenze – Novità della legge di bilancio 2026

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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Tribunale competente nelle procedure di sovraindebitamento

Per richiedere l'accesso alle procedure di sovraindebitamento, è necessario presentare un'istanza al tribunale competente.
Il Tribunale competente, secondo quanto stabilito dall'art. 27 del CCII, è quello del circondario in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI). Nel caso in cui il debitore sia una persona fisica che non esercita attività di impresa, si presume che il centro degli interessi principali coincida con la residenza anagrafica o il domicilio, e, in caso di incertezza, con l'ultima dimora nota o, in mancanza di informazioni, con il luogo di nascita. Se il luogo di nascita non è in Italia è competente il Tribunale di Roma.
Per le persone giuridiche o enti il COMI coincide con il luogo in cui è la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale.
Ai fini della competenza non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali avvenuto nell'anno antecedente al deposito dell'istanza di accesso ad una procedura diu sovraindebitamento.
Se nell'ambito del circondario del Tribunale competente non è stato costituito un OCC, la nomina del professionista con funzioni di OCC sarà effettuata dal presidente del Tribunale competente
Affinché il debitore possa avviare la procedura, dovrà rivolgersi all'OCC o a uno degli OCC presenti presso il Tribunale competente e depositare l'istanza al giudice tramite l'Organismo.
Sebbene non sia obbligatorio, è consigliabile essere assistiti da un difensore.
 
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