Esecuzione immobiliare pendente e liquidazione controllata
L'articolo 270, comma 5, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) mediante il richiamo all'articolo 150 dello stesso codice prevede il divieto di avviare o continuare azioni individuali esecutive o cautelari durante la procedura di liquidazione controllata.
Nel dettaglio, il liquidatore ha il compito di redigere un inventario dettagliato dei beni entro 90 giorni dall'apertura della procedura di liquidazione. Inoltre, deve elaborare un programma che definisca i tempi e le modalità attraverso cui avverrà la liquidazione dei beni.
Nel caso in cui siano in corso delle esecuzioni immobiliari pendenti, il liquidatore ha la possibilità di valutare attentamente se intervenire nella procedura esecutiva già avviata e richiedere l'assegnazione delle somme ottenute dalla vendita dei beni oggetto dell'esecuzione.
Tuttavia, qualora il liquidatore ritenga che sia più vantaggioso per il procedimento di liquidazione, potrà anche richiedere l'autorizzazione a presentare al Giudice dell'Esecuzione istanza di richiesta di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare.