In base all'articolo 68 CCII, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti può essere presentata sia personalmente dal consumatore sovraindebitato, sia tramite un legale che lo assiste. È importante notare che tale articolo non prevede sanzioni processuali o l'inammissibilità del ricorso se la proposta è depositata dal legale anziché dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
In altre parole, il consumatore ha la facoltà di avvalersi della consulenza di un avvocato o di un professionista legale, e in tal caso, quest'ultimo ha la possibilità di presentare il ricorso a nome del consumatore.
Diversamente, nel caso in cui il consumatore sovraindebitato decida di non avvalersi di un consulente legale, sarà tenuto a presentare personalmente il ricorso. In questa situazione, il consumatore dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare una copia di un documento di riconoscimento. Il deposito del ricorso sarà effettuato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).