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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Deposito domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore

In base all'articolo 68 CCII, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti può essere presentata sia personalmente dal consumatore sovraindebitato, sia tramite un legale che lo assiste. È importante notare che tale articolo non prevede sanzioni processuali o l'inammissibilità del ricorso se la proposta è depositata dal legale anziché dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

In altre parole, il consumatore ha la facoltà di avvalersi della consulenza di un avvocato o di un professionista legale, e in tal caso, quest'ultimo ha la possibilità di presentare il ricorso a nome del consumatore.

Diversamente, nel caso in cui il consumatore sovraindebitato decida di non avvalersi di un consulente legale, sarà tenuto a presentare personalmente il ricorso. In questa situazione, il consumatore dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare una copia di un documento di riconoscimento. Il deposito del ricorso sarà effettuato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

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