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Rateizzazione delle plusvalenze – Novità della legge di bilancio 2026

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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Deposito domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore

In base all'articolo 68 CCII, la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti può essere presentata sia personalmente dal consumatore sovraindebitato, sia tramite un legale che lo assiste. È importante notare che tale articolo non prevede sanzioni processuali o l'inammissibilità del ricorso se la proposta è depositata dal legale anziché dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

In altre parole, il consumatore ha la facoltà di avvalersi della consulenza di un avvocato o di un professionista legale, e in tal caso, quest'ultimo ha la possibilità di presentare il ricorso a nome del consumatore.

Diversamente, nel caso in cui il consumatore sovraindebitato decida di non avvalersi di un consulente legale, sarà tenuto a presentare personalmente il ricorso. In questa situazione, il consumatore dovrà sottoscrivere il ricorso e allegare una copia di un documento di riconoscimento. Il deposito del ricorso sarà effettuato dall'Organismo di Composizione della Crisi (OCC).

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