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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Concordato minore: quando un solo creditore detiene la maggioranza dei crediti

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Piano di ristrutturazione del consumatore – inammissibilità in caso di debiti da attività imprenditoriale precedente

La definizione di consumatore così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. a), del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), enfatizza l'aspetto psicologico del soggetto che agisce, cioè il suo intento. Pertanto si deve sottolineare che, se l'obbligazione è stata assunta per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale, essa deve essere considerata di natura commerciale. Un'obbligazione sorta con queste caratteristiche non varia la propria natura diventando un'obbligazione non commerciale solo perché il debitore ha dismesso l'attività d'impresa o commerciale o l'attività professionale.
Alla luce di quanto sopra si ritiene perciò inammissibile la domanda di ammissione al piano di ristrutturazione del consumatore che presenta una situazione debitoria mista o promiscua, in cui almeno una parte, anche se minima, del debito proviene dall'attività imprenditoriale precedentemente svolta.
 
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