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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Utilizzo dell'autovettura nella liquidazione controllata

Nella procedura di liquidazione controllata, l'articolo 268, comma 4, lettera d) esclude dalla liquidazione "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge", tra cui rientra sicuramente l'autovettura utilizzata dal ricorrente come bene strumentale.

L'autovettura utilizzata ad uso promiscuo per recarsi al lavoro e per necessità familiari gode solo di una limitata protezione dall'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile, pertanto, a meno che non si verifichi una manifesta inutilità, l'autovettura dovrà essere oggetto di liquidazione e il ricavato ottenuto dalla vendita dovrà essere utilizzato per soddisfare i creditori.


Tuttavia, nel caso in cui si tratti di un bene strumentale essenziale per l'esercizio di un'attività economica che è necessaria per la generazione di un reddito distribuibile ai creditori, si ritiene che ci siano motivi seri e validi ai sensi dell'articolo 270, comma 2, lettera e) del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) per permettere al debitore di mantenere temporaneamente il possesso e l'uso dell'automobile fino a quando non sarà venduta in prossimità della chiusura della procedura
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