Nella procedura di liquidazione controllata, l'articolo 268, comma 4, lettera d) esclude dalla liquidazione "le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge", tra cui rientra sicuramente l'autovettura utilizzata dal ricorrente come bene strumentale.
L'autovettura utilizzata ad uso promiscuo per recarsi al lavoro e per necessità familiari gode solo di una limitata protezione dall'esecuzione forzata ai sensi dell'articolo 515 del codice di procedura civile, pertanto, a meno che non si verifichi una manifesta inutilità, l'autovettura dovrà essere oggetto di liquidazione e il ricavato ottenuto dalla vendita dovrà essere utilizzato per soddisfare i creditori.