Bancarotta fraudolenta: i componenti del collegio sindacale soggetti attivi dei reati
Secondo la sentenza della cassazione n. 7222 del 18/01/2023 i membri del collegio sindacale di una società fallita, che abbiano commesso azioni penalmente rilevanti previste dall'articolo 216 della legge fallimentare, sono responsabili personalmente per il reato di bancarotta, anche in assenza della partecipazione dell'amministratore o di altri soggetti indicati dall'articolo 223 della legge fallimentare.
In particolare il caso affrontato dalla sentenza riguarda la distrazione di fondi, commessa dal presidente del collegio sindacale, al quale l'amministratore della società fallita aveva consegnato ripetutamente somme di denaro destinate al pagamento di tributi.