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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Liquidazione controllata – apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) non prevede una durata per la procedura di liquidazione controllata. La durata di una procedura di carattere liquidatorio dipende dal tempo necessario per la liquidazione dei beni presenti nell'attivo. Pertanto la procedura di liquidazione controllata non può essere chiusa finché sono presenti beni da liquidare.
Il CCII ha introdotto, negli articoli 281 e 282, la possibilità per il debitore, nelle procedure di liquidazione controllata, di ottenere l'esdebitazione dopo tre anni dall'apertura della procedura. Poiché non è prevista una disposizione sulla chiusura della procedura in caso di esdebitazione del debitore e, tenendo conto dell'equiparazione strutturale e funzionale tra la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, è possibile che l'attività di liquidazione prosegua anche dopo l'esdebitazione.
L'attività liquidatoria prosegue, però, dopo l'esdebitazione, solo per i beni facenti parte dell'attivo al momento dell'ottenimento dell'esdebitazione stessa. Pertanto non sarà più possibile dopo la dichiarazione di esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non ancora maturate in quel momento.
 
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