Liquidazione controllata – apprensione delle quote di reddito dopo la dichiarazione di esdebitazione
Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) non prevede una durata per la procedura di liquidazione controllata. La durata di una procedura di carattere liquidatorio dipende dal tempo necessario per la liquidazione dei beni presenti nell'attivo. Pertanto la procedura di liquidazione controllata non può essere chiusa finché sono presenti beni da liquidare.
Il CCII ha introdotto, negli articoli 281 e 282, la possibilità per il debitore, nelle procedure di liquidazione controllata, di ottenere l'esdebitazione dopo tre anni dall'apertura della procedura. Poiché non è prevista una disposizione sulla chiusura della procedura in caso di esdebitazione del debitore e, tenendo conto dell'equiparazione strutturale e funzionale tra la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, è possibile che l'attività di liquidazione prosegua anche dopo l'esdebitazione.
L'attività liquidatoria prosegue, però, dopo l'esdebitazione, solo per i beni facenti parte dell'attivo al momento dell'ottenimento dell'esdebitazione stessa. Pertanto non sarà più possibile dopo la dichiarazione di esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non ancora maturate in quel momento.