Processo tributario - il giudice non può sostituire la parte inerte
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia con la sentenza 6323/7/2023 ha stabilito che nel processo tributario, i poteri istruttori del giudice non possono essere esercitati per supplire all'inerzia della parte cui compete l'onere probatorio.
Il legislatore ha abrogato il c. 3 dell'art.7 del D.lgs 546/92 a mente del quale era consentito al Giudice ordinare il deposito dei documenti ritenuti necessari per la decisione, rafforzando il carattere dispositivo del processo tributario, ove la parte pubblica attrice, ha l'onere di provare i fatti costitutivi su cui si fonda la pretesa. Nella caso specifico, il concessionario avrebbe dovuto rivolgersi all'ente creditore al fine di acquisire la documentazione posta alla base del ruolo.