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Liquidazione controllata società di persone in assenza di beni

È possibile avviare la procedura di liquidazione controllata per una società di persone anche quando non ci sono beni nel patrimonio sociale.
Con l'entrata in vigore del CCII, questa procedura è stata modellata dal legislatore in base allo schema della procedura maggiore, che permette l'apertura della liquidazione anche in assenza di attività o risorse.
Si ritiene infatti che, simile alla liquidazione giudiziale, sia consentito avviare la liquidazione controllata senza alcun attivo o prospettive future di reddito. Questa apertura può avvenire su richiesta del debitore stesso, poiché esiste un interesse pubblico a consentire il concorso dei creditori e un interesse privato del debitore a raggiungere la fine del termine di legge (triennale) necessario per ottenere il beneficio dell'esdebitazione.
Tuttavia, la procedura di liquidazione controllata si interrompe quando non è possibile soddisfare i creditori in alcun modo, in base all'articolo 233 del CCII richiamato dall'articolo 276 del CCII. Questo conferma che la liquidazione per il sovraindebitamento può essere avviata anche senza alcun bene da liquidare o diritti da esercitare. Successivamente, la procedura verrà chiusa in conformità con le disposizioni di questi articoli, in modo simile a quanto avviene con la liquidazione giudiziale.
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