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Rimodulazione delle detrazioni fiscali per i redditi elevati

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Tassazione agevolata al 5% sugli aumenti contrattuali nel settore privato

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Aggiornamento dell’autovalutazione antiriciclaggio entro il 27 maggio 2026

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Concordato minore: l'omesso pagamento delle imposte non è automaticamente atto di frode

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Notifica cartella via PEC: è sufficiente il formato PDF, non serve il p7m

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Ammissione allo stato passivo

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Composizione negoziata: chiarimenti sull'autorizzazione alla cessione d'azienda

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Misure protettive: nuova istanza valida solo dopo la pubblicazione nel Registro imprese

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Diritto camerale 2026: approvate maggiorazioni del 20% fino al 2028

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Modello Redditi 2026: nuove aliquote IRPEF e stretta sulle detrazioni

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Precompilata 2026: online dal 30 aprile, invio dal 14 maggio

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Liquidazione controllata: obblighi del debitore e criteri di valutazione delle spese

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Liquidazione controllata società di persone in assenza di beni

È possibile avviare la procedura di liquidazione controllata per una società di persone anche quando non ci sono beni nel patrimonio sociale.
Con l'entrata in vigore del CCII, questa procedura è stata modellata dal legislatore in base allo schema della procedura maggiore, che permette l'apertura della liquidazione anche in assenza di attività o risorse.
Si ritiene infatti che, simile alla liquidazione giudiziale, sia consentito avviare la liquidazione controllata senza alcun attivo o prospettive future di reddito. Questa apertura può avvenire su richiesta del debitore stesso, poiché esiste un interesse pubblico a consentire il concorso dei creditori e un interesse privato del debitore a raggiungere la fine del termine di legge (triennale) necessario per ottenere il beneficio dell'esdebitazione.
Tuttavia, la procedura di liquidazione controllata si interrompe quando non è possibile soddisfare i creditori in alcun modo, in base all'articolo 233 del CCII richiamato dall'articolo 276 del CCII. Questo conferma che la liquidazione per il sovraindebitamento può essere avviata anche senza alcun bene da liquidare o diritti da esercitare. Successivamente, la procedura verrà chiusa in conformità con le disposizioni di questi articoli, in modo simile a quanto avviene con la liquidazione giudiziale.
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