Le misure protettive e cautelari del patrimonio del debitore possono essere estese anche al concordato semplificato, nonostante non sia specificamente menzionato tra le procedure in cui tali misure possono essere applicate nell'articolo 54, comma 1, del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII).
La maggior parte della giurisprudenza di merito ha giustamente osservato che poiché il concordato semplificato rientra tra gli strumenti di gestione della crisi, come previsto dall'articolo 2, lettera m-bis, del CCII, il procedimento unificato disciplinato dall'articolo 40 del CCII è applicabile, e quindi il riferimento contenuto nell'articolo 54, comma 2, del CCII alla "domanda di cui all'articolo 40" si applica anche al concordato semplificato.