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Indice Istat Marzo 2026

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Segnalazione in Banca d’Italia – procedura ex art 44 CCII

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Misure protettive ex art 44 CCII

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Acconti d’imposta 2026 e concordato preventivo: applicazione delle regole ordinarie in assenza di disciplina specifica

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Detrazione spese universitarie 2025: i nuovi limiti per le università non statali

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Transazione fiscale: il ruolo del giudice

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INPS: conguagli fiscali e rilascio della CU

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Evoluzione dell'assurance sulla sostenibilità alla luce del D.Lgs. 125/2024

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CCII Piano ex art 67 attività imprenditoriale cessata

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ISA Italia 315–330 – mappa dei rischi settoriali nella revisione legale

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Esdebitazione ex art. 282 CCII e fideiussioni: irrilevanza della sproporzione del debito in assenza di colpa grave o mala fede

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Credito d’imposta 5.0

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Modello 770/2023

Scade il 31 ottobre il termine per la trasmissione del modello 770/2023 all'Agenzia delle Entrate. Il modello, obbligatorio per tutti i sostituti d'imposta, viene utilizzato per comunicare le informazioni relative alle ritenute effettuate su diversi tipi di reddito, come redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale.
Le penalità per l'omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta sono definite come segue:
  1. Se non viene presentata la dichiarazione, la sanzione amministrativa varia dall'120% al 240% dell'importo delle ritenute non versate. Il minimo è di 250 euro. (in base all'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 471/1997).
  2. Se la dichiarazione viene presentata per il periodo d'imposta successivo e prima dell'inizio di qualsiasi attività di verifica amministrativa da parte dell'autorità fiscale, la sanzione amministrativa è compresa tra il 60% e il 120% dell'importo delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro.
  3. Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore all'importo accertato, la sanzione amministrativa è compresa tra il 90% e il 180% della differenza delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro. Questa sanzione può essere aumentata del 50% se la violazione è commessa attraverso l'uso di documentazione falsa, artifici, condotte fraudolente o simulatorie.
  4. La sanzione è ridotta di 1/3 se l'ammontare delle ritenute non versate relative alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a 30.000 euro.
  5. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa di importo variabile:
  • Da 250 a 2.000 euro se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarate sono state completamente versate.
  • 50 euro per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
Si prega di notare che queste sanzioni possono variare in base al contesto legale e alle circostanze specifiche, e è consigliabile consultare un professionista fiscale per una valutazione dettagliata della situazione.
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