Proroga termini diritto di agire giudizialmente – clausola vessatoria
Il Codice civile e il Codice del Consumo si occupano delle clausole vessatorie, ossia delle clausole che determinano uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro.
Allorquando si prorogano i termini oltre i consueti 6 mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione principale, come stabilito dall’art. 1957 del Codice Civile, si estende il periodo in cui la Banca conserva il diritto di agire non soltanto nei confronti dell’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, il quale detiene un’obbligazione ausiliaria rispetto a quella dell’obbligato principale. In questa circostanza, il fideiussore rimane altrettanto obbligato verso la banca garante. Una clausola di tale natura risulta, quindi, chiaramente indicativa di un potenziale squilibrio in termini di tutela del consumatore, come definito dall’art. 1469 bis Codice Civile.