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Liquidazione controllata è ammissibile anche in presenza di un fondo patrimoniale se c’è l'impegno a rendere disponibile l’immobile

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa Ragionieri

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Procedura concorsuale: i requisiti si valutano alla data della domanda

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Ristrutturazione dei debiti: il giudice valuta anche la "meritevolezza" del consumatore

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Revisione contabile nelle nano imprese: un approccio snello ma rigoroso

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Istanza del creditore e assenza di patrimonio del debitore sovraindebitato

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Vendita dei beni nell’ambito della liquidazione fallimentare: applicabile l’art. 44 del TUR

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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Proroga termini diritto di agire giudizialmente – clausola vessatoria

Il Codice civile e il Codice del Consumo si occupano delle clausole vessatorie, ossia delle clausole che determinano uno squilibrio del contratto a vantaggio di un contraente e a sfavore dell’altro. 
Allorquando si prorogano i termini oltre i consueti 6 mesi successivi alla scadenza dell’obbligazione principale, come stabilito dall’art. 1957 del Codice Civile, si estende il periodo in cui la Banca conserva il diritto di agire non soltanto nei confronti dell’obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, il quale detiene un’obbligazione ausiliaria rispetto a quella dell’obbligato principale. In questa circostanza, il fideiussore rimane altrettanto obbligato verso la banca garante. Una clausola di tale natura risulta, quindi, chiaramente indicativa di un potenziale squilibrio in termini di tutela del consumatore, come definito dall’art. 1469 bis Codice Civile.
 
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