Due sentenze delle Cgt di Milano(n. 3061/13/23) e di Roma (n. 11270/26/23) hanno riconosciuto la deducibilità, ai fini Ires e ai fini Irap, dell’Iva ritenuta indetraibile dall’Amministrazione Finanziaria a seguito dell’attività accertativa.
Le due sentenze hanno espressamente rigettato la tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate, secondo cui l’Iva sarebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente nelle ipotesi di indetraibilità ex lege (nota n. 9/869/1980, circolare n. 154/E/1995, circolare n. 137/E/1997 e ris. n. 297/E/2002) e non già anche nelle ipotesi di indetraibilità a seguito di un’attività accertativa posta in essere dall’amministrazione finanziaria.