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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Liquidazione controllata in assenza di beni o esdebitazione dell’incapiente

In merito alla questione della possibilità o meno di ammissione alla procedura di liquidazione controllata in assenza di beni, anche futuri, dall’interpretazione letterale dell’art. 268 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) si evince che non è possibile accedere a tale procedura senza beni liquidabili.
Tale articolo infatti prevede esplicitamente che il sovraindebitato possa chiedere la liquidazione “dei suoi beni”, siano essi presenti o futuri, ma comunque esistenti.
Pertanto in assenza di beni attuali e/o futuri, non sarà possibile chiedere l’accesso alla procedura di liquidazione controllata, ma sarà necessario richiedere di avvalersi dello strumento dell’esdebitazione dell’incapiente, disponibile proprio per quei soggetti sovraindebitati che non dispongono di un patrimonio liquidabile.
Tale interpretazione risulta anche in linea con il principio generale dell’economicità della procedura. Appare infatti inutile ed antieconomico aprire una procedura di liquidazione controllata, considerando i costi ad essa relativi, sapendo già che non sono presenti beni da poter liquidare.
 
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