Nella procedura di concordato minore la valutazione sul merito del piano proposto spetta ai creditori.
Il giudice quindi, in sede di omologa, non entra nel merito della proposta, la cui valutazione rimane a carico dei creditori, anche relativamente alla concreta prospettiva di adempimento degli impegni assunti dal debitore e dai terzi.
Il giudice può negare l’omologa soltanto in caso di manifesta e assoluta non fattibilità del piano.