Bancarotta documentale: manca il dolo specifico per il socio che denuncia l'amministratore
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 38747 del 22/09/2023 ha stabilito che affinché si configurino le ipotesi di reato di sottrazione, distruzione o falsificazione di libri e scritture contabili ex art 216, c.1, n.2, L.F., è necessario il dolo specifico, ovvero lo scopo di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Pertanto il socio-amministratore che, accortosi della condotta illecita, denuncia l'amministratore all'Autorità Giudiziaria, non risponde di bancarotta documentale specifica in concorso con l'amministratore, per carenza del dolo specifico.