Nota di variazione in diminuzione in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi
Con la risposta all’interpello n. 471/2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le note di variazione in diminuzione ex art. 26 DPR 633/1972, in caso di chiusura del fallimento in pendenza di giudizi, dovranno essere emesse solo al termine dei giudizi pendenti, a seguito dell'esecutività dell'eventuale piano supplementare di riparto, e cioè dal momento in cui si avrà certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori.