Concordato minore accessibile per imprenditore individuale cancellato
La cancellazione di un'azienda dal Registro delle Imprese non impedisce l'avvio di un concordato minore liquidatorio, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), per una ditta individuale. Questo aspetto rimane valido nonostante quanto stabilito dall'art. 33, comma 4, CCII, il quale si ritiene applicabile solo agli imprenditori collettivi la cui cancellazione determina l’estinzione definitiva, come specificato dall'art. 2945 del Codice Civile.
Se un imprenditore individuale ha chiuso la propria attività e si trova in una situazione di sovraindebitamento dovuto a debiti aziendali e non di natura consumistica, non può partecipare al piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall'articolo 67 del CCII. Questo è perché non rientra nella definizione di consumatore come indicato nell'articolo 2 comma 1 lettera e del CCII.
Escludere un imprenditore individuale, che ha concluso la propria attività ma è in uno stato di sovraindebitamento a causa dei debiti aziendali e non di tipo consumistico, dalla possibilità di avviare una procedura negoziata di concordato minore, anche se di natura liquidatoria, significherebbe privarlo di qualsiasi strumento di risoluzione negoziata. In questa situazione, l'esdebitazione sarebbe unicamente possibile tramite la liquidazione controllata, andando contro lo spirito del Codice e le direttive normative comunitarie da cui esso deriva.