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Liquidazione controllata: irrilevanza della condotta del debitore ai fini dell’accesso alla procedura

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Dichiarazione IMU 2025: scadenza al 30 giugno 2026 per la comunicazione delle variazioni immobiliari

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Indice Istat Aprile 2026

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Plusvalenze su beni strumentali: limitata la possibilità di rateizzazione della tassazione

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Composizione negoziata della crisi: il DM 23 aprile 2026 aggiorna regole operative, test pratico e contenuti del piano

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Riaperta l’estromissione agevolata degli immobili strumentali per gli imprenditori individuali

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Regime forfettario: confermata per il 2026 la soglia di 35.000 euro per i redditi da lavoro dipendente

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Prorogati al 2026 Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus e Bonus Mobili

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Sovraindebitamento “misto” e accesso alla ristrutturazione dei debiti del consumatore: apertura del Tribunale di Pordenone

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Locazioni brevi: dal 2026 la cedolare secca limitata a due immobili

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Estesa la tassazione ordinaria per gli impianti fotovoltaici a terra oltre il limite di agrarietà

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Proroga versamenti ISA 2026: scadenza rinviata al 20 luglio senza maggiorazioni

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Concordato minore accessibile per imprenditore individuale cancellato

La cancellazione di un'azienda dal Registro delle Imprese non impedisce l'avvio di un concordato minore liquidatorio, ai sensi dell’art. 74 comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), per una ditta individuale. Questo aspetto rimane valido nonostante quanto stabilito dall'art. 33, comma 4, CCII, il quale si ritiene applicabile solo agli imprenditori collettivi la cui cancellazione determina l’estinzione definitiva, come specificato dall'art. 2945 del Codice Civile.
Se un imprenditore individuale ha chiuso la propria attività e si trova in una situazione di sovraindebitamento dovuto a debiti aziendali e non di natura consumistica, non può partecipare al piano di ristrutturazione dei debiti previsto dall'articolo 67 del CCII. Questo è perché non rientra nella definizione di consumatore come indicato nell'articolo 2 comma 1 lettera e del CCII.
Escludere un imprenditore individuale, che ha concluso la propria attività ma è in uno stato di sovraindebitamento a causa dei debiti aziendali e non di tipo consumistico, dalla possibilità di avviare una procedura negoziata di concordato minore, anche se di natura liquidatoria, significherebbe privarlo di qualsiasi strumento di risoluzione negoziata. In questa situazione, l'esdebitazione sarebbe unicamente possibile tramite la liquidazione controllata, andando contro lo spirito del Codice e le direttive normative comunitarie da cui esso deriva.
 
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