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Sospensione feriale dei termini processuali

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Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile

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ISA Italia 500: gli elementi probativi nelle procedure di revisione

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Art. 41 t.u.b. applicato alla liquidazione controllata

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Liquidazione controllata e liti pendenti

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ISCRO

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Bonus colonnine di ricarica

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Cassa ragionieri

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Cassa medici e odontoiatrici

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Cassa biologi

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Cassa attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali

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Composizione negoziata – misure protettive e cautelari nel prolungamento della garanzia MCC

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Provvigioni: ritenuta ridotta

Negli accordi di agenzia, la base imponibile per il calcolo delle ritenute IRPEF è fissata al 50% delle provvigioni pagate all'agente. Ciò comporta l'applicazione pratica dell'aliquota ridotta dell'11,5%. Tuttavia, se l'agente fa un uso costante del lavoro dipendente o di terzi, la base imponibile si riduce al 20% delle provvigioni pagate, tale disposizione concede all'agente un notevole beneficio finanziario.
E’ doveroso segnalare che alcune tipologie di provvigioni restano escluse dalla possibilità di applicazione di tale riduzione, come previsto dal comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973.
 
A norma del D.M. 16 aprile 1983 l’agente, per poter beneficiare dell’applicazione della ritenuta ridotta nell’anno successivo, deve inviare obbligatoriamente ai propri committenti, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, un’apposita dichiarazione. E’ opportuno ricordare che sono previste alcune deroghe al termine ordinario nel caso di rapporti continuativi.
 
 
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