Due sentenze delle Corti di giustizia tributaria hanno riconosciuto la deducibilità, ai fini Ires e ai fini Irap, dell’Iva ritenuta indetraibile dall’Amministrazione Finanziaria a seguito dell’attività accertativa, sent. n. 3061/13/23 di Milano e sent. n. 11270/26/23 di Roma.
Nelle stesse è stata espressamente rigettato la tesi sostenuta dall’agenzia delle Entrate, secondo cui l’Iva sarebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente nelle ipotesi di indetraibilità ex lege (nota n. 9/869/1980, circolare n. 154/E/1995, circolare n. 137/E/1997 e ris. n. 297/E/2002) e non anche nelle ipotesi di indetraibilità a seguito di un’attività accertativa posta in essere dall’amministrazione finanziaria.