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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Delega ai servizi di fatturazione elettronica contribuenti forfettari

Dal 1 gennaio 2024 anche i contribuenti forfetari saranno obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica, indipendentemente dall'ammontare dei loro ricavi o compensi. Considerando questa nuova normativa l'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le proprie prassi consentendo ai contribuenti forfetari di delegare l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica attraverso i canali standard, in precedenza precluso per mancanza di dati relativi alla dichiarazione IVA richiesti.
In particolare, anziché richiedere "elementi di riscontro IVA", si prevede che per i contribuenti forfetari (o minimi) i dati da fornire e verificare siano quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello in cui viene conferita la delega. Nel dettaglio è necessario indicare i seguenti dati:
  • reddito lordo e il reddito soggetto ad imposta sostitutiva, come risultano dal quadro LM del modello REDDITI;
  • reddito complessivo, come risultante dal quadro RN del modello REDDITI.
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