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La meritevolezza nell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente

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Novità –Obbligo degli amministratori di società di comunicare la PEC al Registro delle imprese

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Il trattamento delle polizze previdenziali nel concordato minore: limiti, rischi e opportunità

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Concordato minore: la Corte d’Appello frena sugli abusi

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Composizione negoziata: l’istanza per la nomina dell’esperto non blocca automaticamente la liquidazione giudiziale

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: esclusi i fideiussori dell’impresa amministrata

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ISA 540 e le stime contabili: cosa devono sapere le aziende

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Stato Passivo e Privilegio: l’importanza di indicare correttamente il titolo nella domanda di ammissione

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Vigilanza del collegio sindacale e tematiche di sostenibilità

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Delega ai servizi di fatturazione elettronica contribuenti forfettari

Dal 1 gennaio 2024 anche i contribuenti forfetari saranno obbligati a utilizzare la fatturazione elettronica, indipendentemente dall'ammontare dei loro ricavi o compensi. Considerando questa nuova normativa l'Agenzia delle Entrate ha recentemente aggiornato le proprie prassi consentendo ai contribuenti forfetari di delegare l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica attraverso i canali standard, in precedenza precluso per mancanza di dati relativi alla dichiarazione IVA richiesti.
In particolare, anziché richiedere "elementi di riscontro IVA", si prevede che per i contribuenti forfetari (o minimi) i dati da fornire e verificare siano quelli derivanti dalla dichiarazione dei redditi presentata nell'anno precedente a quello in cui viene conferita la delega. Nel dettaglio è necessario indicare i seguenti dati:
  • reddito lordo e il reddito soggetto ad imposta sostitutiva, come risultano dal quadro LM del modello REDDITI;
  • reddito complessivo, come risultante dal quadro RN del modello REDDITI.
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