Nel contesto della liquidazione controllata nel caso riguardi società di persone, si applica per analogia il principio previsto dall'art. 257 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), ricorrendo la stessa ratio. Questo approccio consente di coordinare la procedura relativa alla società con quelle relative ai soci che ne sono illimitatamente responsabili.
Tale possibilità trova fondamento nel richiamo all'art. 256 del CCII nell'art. 270, comma 1, e nel richiamo all'articolo 256 all'interno dell'articolo 257 del medesimo codice. Di conseguenza, tutti gli atti confluiscono all'interno della procedura della società, fatte salve le specifiche disposizioni del CCII. Ciò comporta la creazione di masse attive e passive separate e l'apertura di procedure distinte per i soci, pur rimanendo all'interno del quadro della procedura principale della società.
Quest'approccio semplifica la gestione delle procedure, migliorando l'efficienza e riducendo i costi complessivi. Ad esempio, consente l'utilizzo di un singolo conto bancario e la gestione semplificata della corrispondenza via PEC (Posta Elettronica Certificata).