Crediti degli advisor prevalgono su quelli ipotecari
Secondo gli articoli 111-bis comma 2 e 111-ter comma 3 della legge fallimentare, i crediti dovuti ai professionisti che hanno fornito servizi alla società in fallimento durante la procedura di concordato preventivo possono essere considerati come spese generali se sono stati ammessi come debiti privilegiati nello stato passivo del successivo fallimento. Questi crediti devono essere soddisfatti al momento della distribuzione dell'attivo, anche se derivano dalla vendita di un'immobile ipotecato. La distribuzione deve avvenire esclusivamente in base al principio della proporzione e non a quello dell'utilità, poiché solo il primo è contemplato dalla normativa, a differenza del secondo.