Nell'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico dello stesso debitore secondo la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 è necessaria una piena equiordinazione tra il giudice dell'esecuzione singolare e il giudice del sovraindebitamento, anche se i loro poteri devono coordinarsi nel rispetto delle normative e delle rispettive funzioni. Nel caso in cui un debitore proponga un accordo di composizione della crisi e siano pendenti procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale può emettere un divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive fino all'omologazione dell'accordo. Tuttavia, il giudice delegato non può prendere provvedimenti diretti sulle procedure stesse, riservati al giudice dell'esecuzione. Se il giudice delegato emette il divieto, il giudice dell'esecuzione deve sospendere il procedimento, verificando i presupposti dell'art. 623 c.p.c. Se la parte interessata contesta la decisione, deve opporsi utilizzando i rimedi dell'art. 615 e seguenti c.p.c. per evitare l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata.