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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Procedura esecutiva ed accordo ex Legge 3 2012

Nell'ipotesi di contemporanea pendenza di procedure a carico dello stesso debitore secondo la Legge 27 gennaio 2012, n. 3 è necessaria una piena equiordinazione tra il giudice dell'esecuzione singolare e il giudice del sovraindebitamento, anche se i loro poteri devono coordinarsi nel rispetto delle normative e delle rispettive funzioni. Nel caso in cui un debitore proponga un accordo di composizione della crisi e siano pendenti procedure esecutive individuali, il giudice delegato della procedura concorsuale può emettere un divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive fino all'omologazione dell'accordo. Tuttavia, il giudice delegato non può prendere provvedimenti diretti sulle procedure stesse, riservati al giudice dell'esecuzione. Se il giudice delegato emette il divieto, il giudice dell'esecuzione deve sospendere il procedimento, verificando i presupposti dell'art. 623 c.p.c. Se la parte interessata contesta la decisione, deve opporsi utilizzando i rimedi dell'art. 615 e seguenti c.p.c. per evitare l'irretrattabilità degli effetti dell'esecuzione forzata.
 
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