Non si applica la disciplina delle società di comodo alle società assoggettate a uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi, o che vi abbiano fatto ricorso.
La disapplicazione opera dal periodo d’imposta precedente a quello in cui l’impresa accede allo strumento, fino al termine del periodo d’imposta in cui viene disposta la chiusura di tale strumento. Nel caso di accesso ad uno strumento in cui non sia previsto un provvedimento di chiusura formale, la disapplicazione opera fino al termine del quarto periodo d’imposta successivo a quello iniziale.