La disciplina delle società di comodo non si applica alle società assoggettate a uno degli istituti disciplinati dal Codice della crisi, o che vi abbiano fatto ricorso.
La disapplicazione opera dal periodo d’imposta precedente a quello in cui l’impresa accede allo strumento, sino al termine del periodo d’imposta in cui viene disposta la chiusura dello strumento; qualora la società abbia avuto accesso ad uno strumento in cui non sia previsto un provvedimento di chiusura formale, la disapplicazione opera fino al termine del quarto periodo d’imposta successivo a quello iniziale.