Piano di ristrutturazione e osservazioni da parte dei creditori
Nel contesto della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, disciplinata dagli artt. 67 e seguenti del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), va evidenziato che i singoli creditori non sono legittimati a contestare l'ammontare dei crediti degli altri creditori o le spese procedurali. Secondo quanto stabilito dall'art. 70 del CCII, le obiezioni possono riguardare esclusivamente l'assenza dei requisiti e delle condizioni per l'ammissione alla procedura o la convenienza del piano proposto.
Tuttavia, il giudice, ai sensi dell’art. 70, comma 9, CCII, conserva il potere di omologare il piano anche in presenza di opposizione da parte di un creditore, a condizione che ritenga che il credito del creditore opponente possa essere soddisfatto in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.