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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Dichiarazione IMU

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Erede di imprenditore può accedere al concordato minore

Secondo la disposizione della lettera e) dell'articolo 2 del Codice della Crisi, un consumatore è definito come una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all'attività imprenditoriale, senza escludere la possibilità che la persona possa svolgere un'attività imprenditoriale. Questo mette l'accento esclusivamente sul tipo di obbligazioni che vengono ristrutturate tramite lo strumento di regolazione della crisi o insolvenza attivato.
La definizione di consumatore pertanto stabilisce che chi avvia una procedura concorsuale assume la qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e deve intendersi di natura oggettiva e non soggettiva, poiché dipende dalla tipologia di obbligazioni contratte e non dalla qualifica soggettiva della persona coinvolta.
L’erede dell’imprenditore defunto di impresa sotto soglia potrà quindi accedere al concordato minore o in alternativa optare per la liquidazione controllata.
 
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