Erede di imprenditore può accedere al concordato minore
Secondo la disposizione della lettera e) dell'articolo 2 del Codice della Crisi, un consumatore è definito come una persona fisica che agisce per scopi e debiti estranei all'attività imprenditoriale, senza escludere la possibilità che la persona possa svolgere un'attività imprenditoriale. Questo mette l'accento esclusivamente sul tipo di obbligazioni che vengono ristrutturate tramite lo strumento di regolazione della crisi o insolvenza attivato.
La definizione di consumatore pertanto stabilisce che chi avvia una procedura concorsuale assume la qualifica di consumatore o di professionista in base alla natura delle obbligazioni che intende ristrutturare e deve intendersi di natura oggettiva e non soggettiva, poiché dipende dalla tipologia di obbligazioni contratte e non dalla qualifica soggettiva della persona coinvolta.
L’erede dell’imprenditore defunto di impresa sotto soglia potrà quindi accedere al concordato minore o in alternativa optare per la liquidazione controllata.