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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Procedura di ristrutturazione dei debiti e valutazione della colpa

A differenza dell'articolo 12-bis della legge 3/2012, l'articolo 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Questa modifica elimina la valutazione generica della colpa da parte del giudice, senza distinguere tra colpa lieve e colpa grave.
Questa modifica mira a non richiedere requisiti soggettivi eccessivamente rigidi per l'ammissione alla procedura e a ridurre la discrezionalità del giudice nel giudizio di omologazione.
Il legislatore, introducendo il concetto di colpa grave, ha considerato anche la situazione dei soggetti ricorrenti, che spesso non sono consapevoli del loro progressivo indebitamento.
Ora il giudice non deve più valutare se il debitore ha causato effettivamente il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha fatto con colpa grave, malafede o frodi.
Inoltre, bisogna considerare anche il comportamento del soggetto finanziatore. È necessario valutare se, al momento del finanziamento, ha agito diligentemente valutando il merito creditizio del richiedente. Se non lo ha fatto correttamente, il creditore che ha "colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento" non potrà presentare opposizione o reclamo durante il processo di omologazione (articolo 69, comma 2, CCII).
 
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