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Liquidazione controllata: il debitore non può impugnare lo stato passivo esecutivo

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Fringe benefit auto aziendali: il Decreto Omnibus cambia ancora le regole dal 2026

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Preliminare di vendita e plusvalenze

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Gli avvisi di liquidazione e gli accertamenti automatizzati arrivano nel cassetto fiscale

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Concordato preventivo biennale: dichiarazione integrativa senza decadenza dal CPB dopo il Correttivo Omnibus

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Concordato preventivo biennale: l'avviso bonario può far decadere dal CPB se non viene pagato entro 60 giorni

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Composizione negoziata: caratteristiche del progetto di piano

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Compiuta giacenza e sospensione feriale

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Liquidazione controllata: l’IMU maturata durante la procedura non può essere pagata prima della vendita dell’immobile

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Liquidazione controllata: inefficaci i pagamenti eseguiti dopo l’apertura della procedura

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Ristrutturazione dei debiti del consumatore: accesso consentito anche al terzo datore di ipoteca

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Procedura di ristrutturazione dei debiti e valutazione della colpa

A differenza dell'articolo 12-bis della legge 3/2012, l'articolo 69 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) stabilisce che il consumatore non può accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Questa modifica elimina la valutazione generica della colpa da parte del giudice, senza distinguere tra colpa lieve e colpa grave.
Questa modifica mira a non richiedere requisiti soggettivi eccessivamente rigidi per l'ammissione alla procedura e a ridurre la discrezionalità del giudice nel giudizio di omologazione.
Il legislatore, introducendo il concetto di colpa grave, ha considerato anche la situazione dei soggetti ricorrenti, che spesso non sono consapevoli del loro progressivo indebitamento.
Ora il giudice non deve più valutare se il debitore ha causato effettivamente il sovraindebitamento con colpa, ma solo se lo ha fatto con colpa grave, malafede o frodi.
Inoltre, bisogna considerare anche il comportamento del soggetto finanziatore. È necessario valutare se, al momento del finanziamento, ha agito diligentemente valutando il merito creditizio del richiedente. Se non lo ha fatto correttamente, il creditore che ha "colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento" non potrà presentare opposizione o reclamo durante il processo di omologazione (articolo 69, comma 2, CCII).
 
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