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Scadenza dei termini di accertamento al 31 dicembre 2025

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Abbinamento RT–POS

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Bonus sponsorizzazioni sportive

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Accesso alla procedura di esdebitazione: buona fede e colpa grave

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Concordato preventivo e somme accantonate per creditori irreperibili

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Vendite competitive e perizie di stima: i principi confermati dalla giurisprudenza

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Concordato minore e reiterato inadempimento delle obbligazioni tributarie

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Modelli di adesione concordato preventivo biennale

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Delega Unica per accesso Agenzia delle Entrate

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Indice Istat Gennaio 2026

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Limiti alla falcidia del creditore ipotecario nel piano di ristrutturazione dei debiti

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Transazione fiscale nella composizione negoziata: uno strumento che stenta a decollare

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Liquidazione controllata, variazione Iva come per la liquidazione giudiziale

Il creditore che vanta un credito verso un individuo coinvolto in una procedura di liquidazione del patrimonio dei beni, oggi liquidazione controllata ex art 270 e ss CCII può emettere una nota di variazione in diminuzione dell'IVA, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 26 del DPR n. 633/1972. Tuttavia, se la procedura è stata avviata prima del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis, dovrà aspettare che questa giunga a conclusione.
La versione attuale dell'articolo 26 prevede che nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali, non sia più necessario attendere il completamento di tali procedure. Tuttavia, questa disposizione si applica solo alle procedure concorsuali iniziate dopo il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis.
La nota di variazione in diminuzione dell'IVA deve essere emessa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui si verifica la situazione che giustifica tale variazione. Il diritto alla detrazione dell'IVA può essere esercitato al più tardi nella dichiarazione relativa all'anno in cui è stata emessa la nota di variazione, e alle condizioni esistenti al momento in cui è sorto il diritto stesso.
 
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