Pagamento del compenso dell’OCC nel concordato minore
In riferimento alla procedura di concordato minore è necessario che il gestore attenda la conclusione della fase esecutiva e la prova dell’interazione con il debitore prima di procedere al pagamento del proprio compenso e del compenso dell’OCC.
I compensi sono infatti liquidati dal Giudice, in base alla diligenza dell’OCC, dopo il deposito della relazione finale nella quale l’OCC attesta l’avvenuto completamento della fase esecutiva e la dimostrazione dell’interazione del debitore, come stabilito dall’art. 81 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Nel caso in cui il gestore abbia provveduto al pagamento del proprio compenso e di quello dell’OCC durante la procedura, prima della liquidazione da parte del Giudice, incorre nel rischio di dover restituire delle somme se la decisione del Giudice non risulta conforme con quanto già pagato dal gestore.