Liquidazione controllata e rinuncia alla liquidazione di un bene
La procedura di liquidazione controllata coinvolge tutti i beni del debitore. Il sovraindebitato non ha la possibilità di scegliere quali beni mettere a disposizione dei creditori; infatti, tutti i beni che costituiscono il patrimonio del debitore sono inclusi nella procedura.
Il liquidatore nominato ha il compito di valutare la convenienza della liquidazione dei beni del sovraindebitato. Anche se non esplicitamente previsto, si ritiene applicabile alla liquidazione controllata il principio sancito dall’art. 213, comma 2, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Tale articolo, nell’ambito della liquidazione giudiziale, stabilisce che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può decidere di non acquisire all’attivo o di rinunciare a liquidare uno o più beni se la loro liquidazione è ritenuta manifestamente antieconomica.
Pertanto, nel contesto della liquidazione controllata, il liquidatore può scegliere di rinunciare o non acquisire all’attivo uno o più beni se la loro liquidazione risulta palesemente non conveniente, previa autorizzazione del giudice.
Nel caso in cui il bene in questione sia rappresentato da un’automobile, nella valutazione della convenienza della liquidazione è necessario considerare anche altri aspetti. Ad esempio è doveroso prendere in considerazione il valore che si prevede di ottenere dalla vendita del bene ma anche l'eventuale perdita che ne potrebbe derivare, in quanto il debitore senza l’automobile potrebbe non trovarsi più in condizione di percepire un reddito, che in quota verrebbe appreso alla procedura.