Reclamo a seguito di rigetto della istanza di esdebitazione
Nel caso in cui l'istanza di esdebitazione proposta ai sensi dell’art. 283 del Codice della Crisi d'Impresa (CCI) venga respinta, il ricorrente è l'unico soggetto legittimato a presentare ricorso.
Diversamente da quanto previsto per il decreto di accoglimento, non è contemplata una fase di opposizione davanti al Giudice Delegato.
Pertanto, il reclamo deve essere presentato alla Corte d’Appello in conformità con quanto stabilito dagli artt. 283 comma 8 e 50 del CCI.