Opposizione Agenzia delle Entrate all’omologa dell’accordo di ristrutturazione - cram down
Nel caso di opposizione dell’Agenzia delle Entrate all’omologa dell’accordo di ristrutturazione proposta dal debitore, l’opponente, come da principio generale processuale ed espressamente specificato nella circolare della sede centrale dell’Ente, deve corredare con specifica ed idonea documentazione a supporto quanto desunto.
La valutazione dell’Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali oltre alla tutela dell’interesse erariale in senso stretto dovrà sempre considerare e documentare l’eventuale diniego anche in contemperanza con la salvaguardia della continuità aziendale e del connesso livello occupazionale.
Il Tribunale adito, qualora le eventuali opposizioni non siano condivisibili e documentate, in presenza di positivo vaglio dell’esperto in merito alla fattibilità dell’accordo anche in relazione all’alternativa liquidatoria, potrà procedere all’omologa mediante l’applicazione del cram down fiscale e previdenziale.