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Crisi d’impresa: prevenzione e ruolo attivo dei professionisti

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Prevenzione della crisi d’impresa: obblighi rafforzati anche per le PMI

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Composizione negoziata: l'istanza di nomina dell’esperto non blocca da sola la liquidazione giudiziale

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Liquidazione controllata: domanda inammissibile senza verifica concreta sull'attivo

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Liquidazione controllata: respinta la domanda se manca un patrimonio liquidabile

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Liquidazione controllata: maggior tutela per i redditi da lavoro e pensioni

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Sostituzione caldaia

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Novità Split payment dal 1° luglio

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Proroga obbligo di PEC per gli amministratori di società al 31.12.2025

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Prosecuzione mutuo ipotecario sull’abitazione principale ex art. 67, comma 5, CCII

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La mancata dichiarazione di debiti pregressi non basta a dimostrare la mala fede del debitore: il principio sancito dall’art. 69 CCI

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Indice Istat Maggio 2025

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Variazioni in diminuzione dell'IVA negli istituti del CCII

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti è intervenuta sul tema della disciplina IVA delle variazioni in diminuzione negli istituti del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, recata dall'art. 26 del d.P.R. 633/1972, pubblicando un documento che approfondisce le problematiche connesse agli intrecci tra normativa fiscale e concorsuale, evidenziando le difficoltà di coordinare due normative eterogenee.
A fronte della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, sono emerse numerose repliche discordanti, sia in dottrina che in giurisprudenza, fondate principalmente sui principi di diritto unionale e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea; quest’ultima ha affermato più volte che, in virtù del principio di neutralità dell'imposta, la base imponibile dell'IVA deve essere costituita dal corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo e l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di imposta un importo superiore a quello da questi percepito a tale titolo. Per tali ragioni quando l'insolvenza del debitore è certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all'erario e non incassata.
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