Variazioni in diminuzione dell'IVA negli istituti del CCII
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti è intervenuta sul tema della disciplina IVA delle variazioni in diminuzione negli istituti del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, recata dall'art. 26 del d.P.R. 633/1972, pubblicando un documento che approfondisce le problematiche connesse agli intrecci tra normativa fiscale e concorsuale, evidenziando le difficoltà di coordinare due normative eterogenee.
A fronte della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate, sono emerse numerose repliche discordanti, sia in dottrina che in giurisprudenza, fondate principalmente sui principi di diritto unionale e sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea; quest’ultima ha affermato più volte che, in virtù del principio di neutralità dell'imposta, la base imponibile dell'IVA deve essere costituita dal corrispettivo realmente percepito dal soggetto passivo e l'Amministrazione finanziaria non può riscuotere a titolo di imposta un importo superiore a quello da questi percepito a tale titolo. Per tali ragioni quando l'insolvenza del debitore è certa, o ragionevolmente certa, la normativa interna di ciascuno Stato deve riconoscere al contribuente il diritto di recuperare la maggiore imposta versata all'erario e non incassata.